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LABOR || DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI CON FIGLI. LE REGOLE.

a cura di
Gabriele Brunello

A decorrere dall’anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell’esonero).

Chi ne ha diritto

L’esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici:
– dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
– autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Condizioni

Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall’art. 1, co. 180 della L. n°213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell’esonero totale.

Retribuzione e reddito imponibile

L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 Euro su base annua.
Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’I.N.P.S. nonché alla Gestione Separata ex L. n°335/95, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1, co.3 della L. n°233/90.

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