Nella legge di conversione del Decreto Omnibus è stata inserita nel testo una somma forfettaria (c.d. bonus Natale) da corrispondere unitamente alla tredicesima mensilità, nella misura di €100, ai lavoratori dipendenti in possesso di particolari requisiti.
Il “bonus“, così come introdotto dal DL 112/2024, interessava una limitata platea di lavoratori dipendenti che la stessa relazione tecnica stima in circa 1,1 milioni, con una maggior spesa per l’anno 2024 di € 100,3 milioni. La norma prevede che potessero beneficiare del bonus i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
- reddito complessivo annuo non superiore a € 28.000 annui;
- coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico e almeno un figlio anch’esso a carico – oppure almeno un figlio in caso di famiglie monogenitoriali;
- “capienza” fiscale, vale a dire che l’IRPEF calcolata sul reddito di lavoro dipendente è superiore alla detrazione IRPEF spettante in relazione alla medesima tipologia di reddito. In altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento all’anno 2024.
La platea dei beneficiari è stata notevolmente ampliata dal DL 167/2024, c.d. Decreto “concordato” con la previsione di una maggiore spesa per l’anno 2024 di € 224,7 milioni.
Dai requisiti richiesti è stato eliminato quello del coniuge a carico, pertanto, il bonus spetta ora al lavoratore che ha:
- almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
- un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro annui;
- la “capienza” fiscale, vale a dire che l’IRPEF calcolata sul reddito di lavoro dipendente è superiore alla detrazione IRPEF spettante in relazione alla medesima tipologia di reddito. In altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento all’anno 2024.
L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Non rileva invece la tipologia contrattuale, pertanto il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno o parziale, a termine o a tempo indeterminato. Non possono beneficiare del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 TUIR.
Quanto ai requisiti soggettivi, la stessa Agenzia delle Entrate, con la Circ. AE 10 ottobre 2024 n. 19 ha ricordato che, per effetto dell’art. 1, c. 20, L. 76/2016, con la parola “coniuge”, si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Lo Studio in questi giorni invierà i modelli precompilati che i dipendenti potranno richiedere e riconsegnare per avere accesso al Bonus previa certificazione dei requisiti.
Per i clienti muniti di cassetto digitale, copia dei modelli potrà essere autonomamente scaricata da ogni singolo lavoratore.
Si prega di riconsegnare allo Studio i modelli compilati entro il 30 Novembre 2024.
Si ringrazia per la collaborazione.