La sentenza del Tar Lombardia n. 2830/2023 del 28 novembre ha stabilito che è possibile escludere da una gara pubblica un soggetto che presenta un’offerta economica nella quale il costo del lavoro viene stimato utilizzando un contratto collettivo che non assicura ai lavoratori una retribuzione conforme ai principi di sufficienza e proporzionalità previsti l’articolo 36 della Costituzione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha in primo luogo sottolineato i limiti del potere della stazione appaltante nel valutare l’offerta tecnica ed economica dei concorrenti, in particolare quando si tratta dell’organizzazione del lavoro, che non può essere imposta al concorrente. Il divieto comprende anche la scelta del contratto collettivo di lavoro da applicare. La valutazione infatti deve essere effettuata contemperando le esigenze della liberta imprenditoriale e della tutela dei lavoratori.
Tuttavia , secondo la normativa vigente, prima dell’aggiudicazione delle gare pubbliche, le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali stabiliti per legge e che il livello assicuri un trattamento dignitoso come previsto dall’articolo 36 della Costituzione.
Nel caso specifico analizzato dalla sentenza, che riguardava alcuni servizi di informazione al pubblico del Comune di Milano, l’offerta economica del concorrente escluso, basata sul contratto collettivo vigilanza privata e servizi fiduciari, risultava inferiore del 30% rispetto ai costi del personale stimati dalla stazione appaltante, che aveva considerato l’applicazione di un diverso contratto collettivo (Federculture).
La sentenza del Tar Lombardia afferma quindi che è possibile escludere da una gara pubblica un soggetto che presenta un’offerta economica basata su un contratto collettivo non coerente con il bando, soprattutto se ciò comporta una riduzione significativa delle retribuzioni, non rispettando i requisiti richiesti per il personale.