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WELFARE || AUMENTO PLAFOND FRINGE BENEFIT A 3000 EURO CON BOLLETTE… MA NON PER TUTTI

a cura di
Gabriele Brunello

Come già anticipato, per il solo periodo d’imposta 2023 viene derogata la disciplina del TUIR stabilendo un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente pari a euro 3.000 e includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari fiscalmente a carico nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 5% sui premi di produttività pure nelle ipotesi in cui, nei contratti aziendali o territoriali, siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Con Circolare del primo agosto, l’Agenzia delle Entrate precisa che le somme erogate dal datore di lavoro che beneficiano dell’esenzione ai sensi del citato articolo 12 del DL Aiuti-bis (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) potevano riferirsi anche a fatture emesse nell’anno 2023 purché relative a consumi effettuati nell’anno 2022: in tal caso, le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 – già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione in commento.

L’agevolazione si applica ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico

La deroga si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Si rammenta che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili): per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000. La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.

L’agevolazione è riconosciuta:

  • in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato l’agevolazione spetta a entrambi;
  • nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).

I lavoratori dipendenti che non soddisfano tali requisiti fruiranno dell’ordinaria soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, tale previsione non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente. Qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

Due regimi diversi tra lavoratori della stessa azienda: avere un figlio non è a volte una scelta, in ogni caso per quest’anno può farti risparmiare le bollette.

I clienti dello Studio che volessero accordare questo ulteriore benefit potranno contattarci per implementare la gestione e ricevere la modulistica necessaria da compilare e conservare. 

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