Sono arrivati due nuovi interessanti sgravi rivolti alle aziende che intendono inserire giovani nel mondo del lavoro.
ESONERO UNDER 36
Finalmente, dopo circa un anno, la Commissione UE con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. L’INPS ha pubblicato la circolare n. 57 del 22 giugno 2023 con cui fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo totale spettante ai datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L’esonero è riconosciuto, entro il limite massimo di importo pari a:
– 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi, innalzata a quarantotto mesi, laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno, in caso di assunzione effettuata nel 2021-2022;
– 8.000 euro in caso di contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Gli esoneri in oggetto sono riconosciuti, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Gli incentivi in oggetto spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione o trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili). Per le sole assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro (666,66 euro mensili).
ESONERO NEET
Il Decreto Lavoro ha previsto, al fine di sostenere l’occupazione giovanile, il riconoscimento, per i datori di lavoro privati che lo richiedano, di un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile (art. 1, c. 297, L. 197/2022) e altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.In caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
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