Il Decreto Lavoro ha introdotto altre novità rivolte ai datori di lavoro che impatteranno notevolmente nella gestione aziendale e che sono da attenzionare. Alcune si focalizzeranno sulla semplificazione degli adempimenti, altri sul miglioramento delle misure di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, altre sull’alleggerimento di sanzioni considerate troppo pesanti e punitive, ultime sul costo del carburante per le aziende dell’autotrasporto.
SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI – UNA TRASPARENZA PIU’ SEMPLICE
Si prevede una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, stabilendo che le informazioni inerenti l’orario di lavoro e la sua programmazione nonchè il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonchè gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
In questo senso lo Studio, per coloro che gestiscono il servizio paghe tramite cassetto del sito web www.laboretcetera.it , ha già inserito gratuitamente la scheda riassuntiva del CCNL di riferimento per tutti i dipendenti.
LA REVISIONE DELLE SANZIONI PER LE OMISSIONI CONTRIBUTIVE
Il tema delle sanzioni per omissioni contributive è stato oggetto di una serie di interventi che precedono il Decreto Lavoro, l’ultimo dei quali prevedeva due regimi distinti in caso di mancato versamento delle ritenute previdenziali in base alla misura dell’omissione stessa.
Vi erano infatti due soglie economiche di omissione cui corrispondevano due diversi regimi sanzionatori:
- Omissione per importo annuo superiore a € 10.000: punita con la reclusione fino a tre anni con la multa fino a € 1.032;
- Omissione per importo annuo inferiore a € 10.000: punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000.
Dal dettato normativo appare fin da subito evidente una mancanza di proporzione tra gravità dell’infrazione e misura della sanzione corrispondente. Il datore di lavoro infatti che commetteva un’omissione anche di piccola entità, poteva essere tenuto al pagamento di una sanzione ben più alta e sproporzionata rispetto alle ritenute da versare.
Si consideri che ancora prima del decreto legislativo 2016, l’omissione contributiva era punita con la sanzione penale che prescindeva dalla misura delle ritenute di cui veniva omesso il pagamento.
Pertanto le modifiche del dl 2016 ai tempi erano intervenute con l’intenzione di ripristinare un equilibrio omissione/sanzione attraverso l’individuazione delle due soglie, sopra e sotto i 10.000 euro con i rispettivi trattamenti sanzionatori. Tuttavia tali misure sono risultate poco congrue, facendo sorgere delle questioni di legittimità anche in sede giudiziale.
Nel contesto sopra descritto, caratterizzato da forti criticità, il Decreto Lavoro interviene in modo preciso e puntuale per correggere quel disequilibrio che per anni ha generato opposizioni e contenziosi con le sedi INPS.
La novità introdotta riguarda la modifica al regime sanzionatorio secondo cui le sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali prima comprese tra euro 10.000 e 50.000, sono sostituite da una sanzione amministrativa pecuniaria di misura pari a una volta e mezzo l’importo omesso fino a 4 volte il medesimo importo.
Particolarmente rilevante anche il fatto che il valore punitivo della sanzione amministrativa, consenta di assimilarla alla sanzione penale, con conseguente applicazione del principio di retroattività. Di conseguenza si ritiene che anche in caso di notifica già avvenuta da parte dell’INPS dell’omissione contributiva si possa procedere con l’applicazione della nuova sanzione così come riformulata dal nuovo Decreto. Tuttavia nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto ad eseguire il pagamento delle sanzioni in data antecedente all’entrata in vigore del decreto, il rapporto con l’istituto si intende risolto e non potrà trovare applicazione il nuovo regime sanzionatorio.
CONTRIBUTI DEDICATI AL SETTORE AUTOTRASPORTI
Oltre alle modifiche riguardanti, tra l’altro, il contratto a termine, il reddito di cittadinanza e gli incentivi alle assunzioni, una particolare attenzione è stata dedicata anche al settore degli autotrasporti: gli operatori in tale ambito hanno richiesto più volte aiuti necessari a far fronte al rincaro di carburanti ed energia esploso a seguito della crisi in Ucraina.
Attualmente l’art. 34 del Decreto Lavoro ridefinisce i criteri di destinazione delle predette risorse in questo modo:
a) 85 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’art. 24-ter, c. 2, lett. a), n. 2), D.Lgs. 504/95 (ovverosia settore autotrasporto merci conto terzi). Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle medesime imprese per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto;
b) 15 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo semestre dell’anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Tali crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive; inoltre, gli stessi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.
Infine, l’art. 35 dispone che, per l’esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, non sono tenute al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti.