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LABOR || DL TRASPARENZA: RIVOLUZIONATI I CONTRATTI DI ASSUNZIONE

a cura di
Gabriele Brunello

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, il D.Lgs n. 104 del 27 giugno 2022 (c.d. Decreto Trasparenza), in vigore dal 13 agosto 2022.

Poiché la riforma entra in vigore il prossimo 13 agosto, si applicherà ai rapporti di lavoro instaurati a partire da tale data. Inoltre, come precisato dal decreto stesso, le disposizioni si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. In questo caso, su richiesta scritta del lavoratore già assunto a tale data, il datore di lavoro/committente è tenuto a fornire, aggiornare o integrare, entro 60 giorni, le informazioni indicate nel Decreto Trasparenza.

NOVITÀ

La disciplina si applica sui contratti: 

  • di lavoro subordinato, compresi quelli agricoli;
  • di lavoro somministrato;
  • di lavoro intermittente;
  • di collaborazione coordinata e continuativa (sia organizzata dal committente, anche tramite piattaforme, che autonomamente dal collaboratore);
  • di prestazione occasionale (c.d. PrestO);
  • di lavoro marittimo e della pesca (fatta salva la disciplina speciale vigente in materia);
  • di lavoro domestico (esclusi il diritto di precedenza e la formazione obbligatoria;
  • di lavoro dei dipendenti delle p.a. (magistrati ordinari, avvocati, personale militare…) e degli enti pubblici economici.

Riguardo al contenuto dei nuovi obblighi, novellando il D.Lgs n. 152/1997 (che aveva a sua volta recepito la Direttiva comunitaria 91/533/CEE, ora abrogata), si integra l’elenco delle informazioni da fornire, in modo puntuale:

  1. l’identità delle parti;
  2. il luogo di lavoro;
  3. la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  4. l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
  5. la data di inizio del rapporto di lavoro;
  6. la tipologia del rapporto di lavoro;
  7. nel caso di rapporto di agenzia, l’identità delle imprese somministratrici;
  8. la durata del periodo di prova;
  9. il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);
  1. la durata delle ferie nonché la durata degli eventuali congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore ovvero, qualora non definibili al momento dell’assunzione, le modalità di determinazione e fruizione;
  2. la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso di una delle due parti;
  3. l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  4. la programmazione dell’orario ordinario di lavoro e le condizioni che riguardano l’eventuale straordinario e la sua retribuzione nonché le procedure relative ai cambiamenti di turno;
  5. Se l’organizzazione di lavoro sia imprevedibile, il lavoratore deve essere informato sulla variabilità della programmazione del lavoro, ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione, il periodo minimo di preavviso con cui il lavoratore ha diritto ad essere informato prima dell’inizio della prestazione;
  6. Il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro con l’individuazione delle parti stipulanti;
  7. Enti e istituti che ricevono i contributi;
  8. le modalità di esecuzione della prestazione qualora siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati al fine di responsabilizzare il datore nel loro utilizzo.

Le sanzioni in caso di incompleta o omessa indicazione delle informazioni possono variare, a seconda della violazione, da 250 euro a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

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